[1]di carattere generale
[2]1. I prodotti originari della Comunita' importati in Egitto e i prodotti originari dell'Egitto importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:
- a)di un certificato di circolazione EUR. 1, il cui modello figura nell'allegato IV oppure
- b)nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo e' riportato nell'allegato V, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
[3]2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
Testo vigente dal 27 gennaio 2004
