[1]di carattere generale

[2]1. I prodotti originari della Comunita' importati in Egitto e i prodotti originari dell'Egitto importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:

  • a)di un certificato di circolazione EUR. 1, il cui modello figura nell'allegato IV oppure
  • b)nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo e' riportato nell'allegato V, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

[3]2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Testo vigente dal 27 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382~protocollo-4-art16 · fonte su Normattiva