della prova d'origine I certificati di circolazione delle merci EUR.1 sono presentati alle autorita' doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorita' possono esigere la presentazione di una traduzione del certificato EUR.1. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale per i prodotti ricorrono le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

Testo vigente dal 4 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35~protocollo-n-4-art25 · fonte su Normattiva