[1]particolari
[2]1. Purche' siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:
- 1)prodotti originati di Ceuta e Melilla:
- a)i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
- b)i prodotti ottenuti a Cauta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
- i)che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure
- ii)che tali prodotti siano originati del Libano o della Comunita', purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'arti- colo 7, paragrafo 1;
- 2)prodotti originati del Libano:
- a)i prodotti interamente ottenuti in Libano;
- b)i prodotti ottenuti in Libano nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
- i)che tali prodotti siano stati oggetto di lavora- zioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure
- ii)che tali prodotti siano originati di Ceuta e Melilla o della Comunita' ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavora- zioni o trasformazioni superiori alle lavora- zioni o trasformazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
[3]2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le dicitura "Libano" o "Cauta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originati di Cauta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura. 4. Le autorita' doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Cauta e Melilla.
Testo vigente dal 24 gennaio 2005
