[1]Condizioni particolari
[2]1. Purche' siano stati trasportati direttamente ai sensi delle disposizioni dell'articolo 12, si considerano:
[3](1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
- a)i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
- b)i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
- i)che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo; oppure
- ii)che tali prodotti siano originari del Sudafrica o della Comunita' ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
[4](2) prodotti originari del Sudafrica:
- a)i prodotti interamente ottenuti in Sudafrica;
- b)i prodotti ottenuti in Sudafrica, nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
- i)che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo; oppure
- ii)che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunita' ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che eccedono le lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
[5]2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Sudafrica" o "Ceuta e Melilia" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura. 4. Le autorita' doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
Testo vigente dal 21 novembre 2003
