1. Le Parti Contraenti si notificheranno per via diplomatica quali siano le autorita' competenti a regolare le questioni relative all'applicazione del presente accordo. 2. Le autorita' di cui al paragrafo 1 del presente articolo designano i rapresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio di ciascuno dei due Stati, al fine di:

  • a)concordare i contingenti delle autorizzazioni di cui all'articolo 5;
  • b)stabilire di comune accordo il formulario delle concessioni e delle autorizzazioni ed esaminare le modalita' e i termini del loro rilascio;
  • c)esaminare i problemi fiscali di cui all'articolo 15, paragrafo 2;
  • d)risolvere le difficolta' che potranno eventualmente 3. La Commissione Mista potra' inoltre proporre alle Autorita' competenti i provvedimenti atti a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti su strada tra i due Stati. 4. Le proposte della Commissione Mista sono soggette all'approvazione delle Autorita' competenti delle due Parti Contraenti di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 4 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;310~accordo-art19 · fonte su Normattiva