veicoli utilizzati per i trasporti previsti dal presente Accordo devono, al momento dell'ingresso nel territorio di ciascuna Parte Contraente, essere coperti da una assicurazione di responsabilita' civile per danni arrecati a terzi sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 4 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;310~accordo-art20 · fonte su Normattiva