[1]1. Il presente Accordo entrera' in vigore 30 giorni dopo che le Parti Contraenti si saranno notificate per via diplomatica l'espletamento delle procedure previste a tal fine dalle rispettive legislazioni. 2. Il presente Accordo avra' la validita' di un anno. Sara' successivamente prorogato di anno in anno per tacita riconduzione, salvo denuncia di una delle Parti Contraenti da notificarsi al piu' tardi tre mesi prima della scadenza del periodo in corso. Fatto a Nicosia il 2/5/1981 in due originali, in lingua italiana e in lingua francese, il testo francese facente fede in caso di controversia.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI CIPRO

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

[4]Visto, il Ministro degli affari esteri DE MICHELIS

Testo vigente dal 4 settembre 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-08-28;310~accordo-art24 · fonte su Normattiva