concesse all'Ufficio consolare per l'adempimento delle sue funzioni. 1. Lo Stato di residenza accorda ogni necessaria agevolazione per l'adempimento delle funzioni dell'Ufficio consolare e adotta tutte le misure adeguate per consentire ai membri dell'Ufficio consolare di esercitare la loro attivita' e di godere dei diritti, privilegi ed immunita' concessi dalla presente Convenzione. 2. Le autorita' dello Stato di residenza trattano i funzionari consolari con il rispetto loro dovuto ed adottano tutte le misure appropriate per impedire ogni attentato alla loro persona, alla loro liberta o dignita'. 3. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 13, lo Stato di residenza ha l'obbligo particolare di adottare tutti i provvedimenti appropriati per tutelare i locali consolari da intrusioni o danneggiamenti e per impedire che la tranquillita' dell'ufficio consolare sia turbata o che la sua dignita' sia sminuita.

Testo vigente dal 18 settembre 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310~art15 · fonte su Normattiva