concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle sue funzioni 1. Lo Stato di residenza accorda all'Ufficio consolare ogni facilitazione possibile per lo svolgimento delle sue funzioni e adotta tutte le misure necessarie per consentire ai membri dell'Ufficio consolare di svolgere la loro attivita' e di godere dei diritti, privilegi ed immunita' concessi dalla presente Convenzione. 2. I locali consolari non potranno essere utilizzati per fini incompatibili con l'esercizio delle funzioni consolari.

Testo vigente dal 4 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277~art17 · fonte su Normattiva