[1]concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle sue funzioni

[2]1 - Lo Stato di residenza accorda ogni agevolazione necessaria per l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare e adotta tutte le misure adeguate per consentire ai membri dell'Ufficio consolare di svolgere la loro attivita' e di godere dei diritti, privilegi ed immunita' concessi dalla presente Convenzione. 2 - I locali consolari non potranno essere utilizzati in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.

Testo vigente dal 17 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212~art17 · fonte su Normattiva