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[1]E' istituito, con sede in Roma, l'Ente nazionale serico avente lo scopo:

  • a)di promuovere, nel Regno e nelle Colonie, l'incremento della gelsicoltura e della bachicoltura, assumendo anche iniziative volte a diffondere l'adozione di razionali metodi di lotta contro le malattie dei gelsi e dei bachi da seta;
  • b)di agevolare gli studi, le ricerche, gli impianti sperimentali intesi al progresso dell'industria serica in tutti i suoi rami promuovendo anche, ove occorra, l'istituzione di speciali corsi di insegnamento;
  • c)di raccogliere informazioni dirette sui mercati serici mondiali;
  • d)di svolgere ogni altra iniziativa intesa al perfezionamento tecnico della produzione serica e sericola ed al perfezionamento delle organizzazioni commerciali relative.

[2]L'Ente ha personalita', giuridica ed autonomia amministrativa e finanziaria. Esso e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, anche al fine del coordinamento dell'azione dell'Ente con le direttive di politica economica dello Stato.

[3]Art. 2

[4]Sono organi dell'Ente:

[5]1° il presidente;

[6]2° il Consiglio d'amministrazione;

[7]3° il Comitato esecutivo;

[8]4° il Collegio dei revisori dei conti.

[9]Art. 3

[10]Il presidente e' nominato dal Ministro per l'economia nazionale, dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.

[11]Egli ha la rappresentanza dell'Ente e, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito dal vice-presidente nominato dal Consiglio di amministrazione a termini dell'art. 5. In caso di assenza del vice-presidente, assumera' le funzioni il consigliere piu' anziano; nel caso di parita' della data di nomina, l'anzianita' e' determinata dall'eta'.

[12]Art. 4

[13]Il Consiglio di amministrazione e' composto del presidente e di 12 membri nominati dal Ministro per l'economia nazionale. Tre dei membri suddetti sono designati rispettivamente dalle Confederazioni generali fasciste dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

[14]Con l'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale saranno chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti, in ragione di uno per ciascuno, degli enti od associazioni che concorrano permanentemente nelle spese dell'Ente nazionale serico.

[15]A tal fine, l'Istituto di emissione, il Banco di Napoli e di Sicilia, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la Cassa nazionale per gli infortuni, gli Istituti di credito agrario e fondiario, le Casse di risparmio e le Banche popolari, sono autorizzate, anche in deroga ai loro statuti o regolamenti, a partecipare alle spese necessarie per il mantenimento dell'Ente nazionale serico con assegnazioni di carattere permanente.

[16]Sono membri di diritto del Consiglio i direttori generali dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, delle dogane ed un rappresentante del Ministero delle corporazioni.

[17]I membri del Consiglio di amministrazione, esclusi i membri di diritto, durano in carica, tre anni e possono essere confermati: quelli nominati durante il triennio, in caso di vacanza, restano in carica tutto il tempo per il quale vi sarebbero stati i membri da essi sostituiti.

[18]Art. 5

[19]Il Consiglio e' convocato dal presidente e deve adunarsi almeno due volte all'anno.

[20]Esso, nella prima tornata, procede alla nomina di un vicepresidente, il quale dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.

[21]Art. 6

[22]Spetta al Consiglio di determinare le direttive generali dell'attivita' dell'Ente, nonche' i programmi generali di tale attivita' e di ogni altra iniziativa, in relazione alle finalita' indicate nell'art. 1.

[23]Spetta inoltre al Consiglio l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo dell'Ente.

[24]Art. 7

[25]Il Comitato esecutivo e' costituito dal presidente, dal vicepresidente e da tre consiglieri nominati dal Consiglio. Sono membri di diritto del Comitato i direttori generali dell'agricoltura e dell'industria.

[26]Spetta al Comitato esecutivo deliberare sulle spese, nonche' su ogni altro argomento che interessi l'attivita' dell'Ente e che non sia riservato alla competenza del Consiglio di amministrazione.

[27]Spettano inoltre al Comitato esecutivo l'assunzione, il licenziamento e la fissazione del trattamento del personale. A detto personale si applica la disposizione dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 501, relativo al personale non operaio.

[28]L'assunzione ed il licenziamento del personale di servizio potranno essere deferiti al segretario generale, il quale provvedera' nei limiti dell'organico.

[29]I membri del Comitato esecutivo, esclusi quelli di diritto, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

[30]Art. 8

[31]Il Collegio dei revisori dei conti e' costituito di tre membri nominati dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per le finanze.

[32]Art. 9

[33]La direzione degli uffici dell'Ente e' affidata al segretario generale. Questi e' nominato dal Comitato esecutivo, che ne fissa la retribuzione.

[34]Spetta al segretario generale curare, secondo le direttive del presidente e del Comitato esecutivo, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato e di promuovere e coordinare l'attivita' dei singoli servizi.

[35]Art. 10

[36]L'Ente nazionale serico provvedera', secondo direttive da concordare con l'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia, di cui alla legge 9 luglio 1926, n. 1162, alla compilazione delle statistiche riguardanti il movimento industriale e commerciale bacologico e serico. Nei riguardi di tali statistiche si applicano le disposizioni degli articoli 10 e 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

[37]L'Ente pubblichera' un «Annuario serico italiano» ed un «Bollettino periodico di informazioni seriche».

[38]Art. 11

[39]Le entrate dell'Ente sono costituite:

  • a)dal contributo una volta tanto di L. 2,000,000 e dalla somma annua di L. 750,000 da parte dello Stato, come all'articolo successivo;
  • b)dai contributi degli enti od associazioni indicati nell'art. 4.

[40]Art. 12

[41]Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, a partire dall'esercizio finanziario 1927-1928, sono soppressi gli stanziamenti inscritti ai capitoli corrispondenti a quelli n. 30, n. 60 e n. 125, dell'esercizio 1926-27, ed e' istituito un capitolo con la dizione «Contributo per il funzionamento dell'Ente nazionale serico» e con lo stanziamento di L. 750,000.

[42]Nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero predetto per l'esercizio 1926-27 verra' iscritta la somma di L. 2,000,000, da prelevarsi dall'avanzo della gestione 1925-1926, di cui al R. decreto 5 giugno 1926, n. 990.

[43]Art. 13

[44]L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

[45]Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, l'Ente nazionale serico presentera' al Ministero dell'economia nazionale il bilancio consuntivo dell'esercizio, corredato dalla relazione sull'attivita' svolta nell'esercizio stesso e su quella che si propone per l'esercizio in corso.

[46]Art. 14

[47]Il Consiglio di amministrazione, per motivate ragioni, potra' essere sciolto con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale: in tal caso con lo stesso decreto sara' nominato un commissario per la temporanea gestione dell'Ente.

[48]Art. 15

[49]La pianta organica ed il trattamento giuridico ed economico del personale assunto in servizio dall'Ente nazionale serico debbono essere sottoposti all'approvazione del Ministro per l'economia nazionale.

[50]A tal fine saranno sottoposti a revisione, per essere messi in armonia con le nuove norme, i regolamenti e le convenzioni particolari che dall'Ente suddetto fossero stati emanati o stipulati anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

[51]Ove, in seguito alla revisione suddetta, fosse chiesta dal personale la rescissione del contratto di impiego, le indennita' relative saranno liquidate in base a quelle previste dal R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825.

[52]Art. 16

[53]E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle del presente decreto, che entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

[54]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[55]Data a Roma, addi' 13 dicembre 1928 - Anno VII

[56]VITTORIO EMANUELE.

[57]Mussolini - Martelli - Mosconi - Federzoni - Belluzzo.

[58]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1929 al 24 aprile 1936

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urn:nir:stato:legge:1928-12-13;3107~art1 · fonte del testo