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[1]E' istituito, con sede in Roma, l'Ente nazionale serico avente lo scopo:

  • a)di promuovere, nel Regno e nelle Colonie, l'incremento della gelsicoltura e della bachicoltura, assumendo anche iniziative volte a diffondere l'adozione di razionali metodi di lotta contro le malattie dei gelsi e dei bachi da seta;
  • b)di agevolare gli studi, le ricerche, gli impianti sperimentali intesi al progresso dell'industria serica in tutti i suoi rami promuovendo anche, ove occorra, l'istituzione di speciali corsi di insegnamento;
  • c)di raccogliere informazioni dirette sui mercati serici mondiali;
  • d)di svolgere ogni altra iniziativa intesa al perfezionamento tecnico della produzione serica e sericola ed al perfezionamento delle organizzazioni commerciali relative.

[2]L'Ente ha personalita', giuridica ed autonomia amministrativa e finanziaria. Esso e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, anche al fine del coordinamento dell'azione dell'Ente con le direttive di politica economica dello Stato. 1 Art. 2

[3]Sono organi dell'Ente:

[4]1° il presidente;

[5]2° il Consiglio d'amministrazione;

[6]3° il Comitato esecutivo;

[7]4° il Collegio dei revisori dei conti.

[8]Art. 3

[9]Il presidente e' nominato dal ((Ministro per le corporazioni)), dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.

[10]Egli ha la rappresentanza dell'Ente e, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito dal vice-presidente nominato dal Consiglio di amministrazione a termini dell'art. 5. In caso di assenza del vice-presidente, assumera' le funzioni il consigliere piu' anziano; nel caso di parita' della data di nomina, l'anzianita' e' determinata dall'eta'.

[11]Art. 4

[12]((Il Consiglio di amministrazione e' composto del presidente e dei seguenti membri nominati dal Ministro per le corporazioni:

[13]uno in rappresentanza della Confederazione fascista degli agricoltori;

[14]uno in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

[15]uno in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;

[16]uno in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

[17]uno in rappresentanza della Confederazione fascista dei commercianti;

[18]uno in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

[19]uno in rappresentanza della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti (Sindacato nazionale dei tecnici agricoli);

[20]uno in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista, per l'Opera nazionale del Dopolavoro;

[21]tre esperti nel campo della sericoltura designati dal Comitato corporativo per la disciplina dell'attivita' produttiva serica, e che potranno essere scelti anche fra i componenti del Comitato stesso.

[22]Fanno parte di diritto del Consiglio il vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili ed il vice presidente della Corporazione dell'abbigliamento)).

[23]Con l'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale saranno chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti, in ragione di uno per ciascuno, degli enti od associazioni che concorrano permanentemente nelle spese dell'Ente nazionale serico.

[24]A tal fine, l'Istituto di emissione, il Banco di Napoli e di Sicilia, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la Cassa nazionale per gli infortuni, gli Istituti di credito agrario e fondiario, le Casse di risparmio e le Banche popolari, sono autorizzate, anche in deroga ai loro statuti o regolamenti, a partecipare alle spese necessarie per il mantenimento dell'Ente nazionale serico con assegnazioni di carattere permanente.

[25]((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 24 FEBBRAIO 1936, N. 516, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 GIUGNO 1936, N. 1434)).

[26]I membri del Consiglio di amministrazione, esclusi i membri di diritto, durano in carica, tre anni e possono essere confermati: quelli nominati durante il triennio, in caso di vacanza, restano in carica tutto il tempo per il quale vi sarebbero stati i membri da essi sostituiti.

[27]Art. 5

[28]Il Consiglio e' convocato dal presidente e deve adunarsi almeno due volte all'anno.

[29]Esso, nella prima tornata, procede alla nomina di un vicepresidente, il quale dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.

[30]Art. 6

[31]Spetta al Consiglio di determinare le direttive generali dell'attivita' dell'Ente, nonche' i programmi generali di tale attivita' e di ogni altra iniziativa, in relazione alle finalita' indicate nell'art. 1.

[32]Spetta inoltre al Consiglio l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo dell'Ente.

[33]Art. 7

[34]((Il Comitato esecutivo e' costituito dal presidente, dal vice presidente e da tre membri del Consiglio)).

[35]Spetta al Comitato esecutivo deliberare sulle spese, nonche' su ogni altro argomento che interessi l'attivita' dell'Ente e che non sia riservato alla competenza del Consiglio di amministrazione.

[36]Spettano inoltre al Comitato esecutivo l'assunzione, il licenziamento e la fissazione del trattamento del personale. A detto personale si applica la disposizione dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 501, relativo al personale non operaio.

[37]L'assunzione ed il licenziamento del personale di servizio potranno essere deferiti al segretario generale, il quale provvedera' nei limiti dell'organico.

[38]I membri del Comitato esecutivo, esclusi quelli di diritto, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

[39]Art. 8

[40]Il Collegio dei revisori dei conti e' costituito di tre membri nominati dal ((Ministro per le corporazioni)) di concerto con il Ministro per le finanze.

[41]Art. 9

[42]La direzione degli uffici dell'Ente e' affidata al segretario generale. Questi e' nominato dal Comitato esecutivo, che ne fissa la retribuzione.

[43]Spetta al segretario generale curare, secondo le direttive del presidente e del Comitato esecutivo, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato e di promuovere e coordinare l'attivita' dei singoli servizi.

[44]Art. 10

[45]L'Ente nazionale serico provvedera', secondo direttive da concordare con l'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia, di cui alla legge 9 luglio 1926, n. 1162, alla compilazione delle statistiche riguardanti il movimento industriale e commerciale bacologico e serico. Nei riguardi di tali statistiche si applicano le disposizioni degli articoli 10 e 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

[46]L'Ente pubblichera' un «Annuario serico italiano» ed un «Bollettino periodico di informazioni seriche».

[47]Art. 11

[48]Le entrate dell'Ente sono costituite:

  • a)dal contributo una volta tanto di L. 2,000,000 e dalla somma annua di L. 750,000 da parte dello Stato, come all'articolo successivo;
  • b)dai contributi degli enti od associazioni indicati nell'art. 4.

[49]Art. 12

[50]Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, a partire dall'esercizio finanziario 1927-1928, sono soppressi gli stanziamenti inscritti ai capitoli corrispondenti a quelli n. 30, n. 60 e n. 125, dell'esercizio 1926-27, ed e' istituito un capitolo con la dizione «Contributo per il funzionamento dell'Ente nazionale serico» e con lo stanziamento di L. 750,000. 1

[51]Nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero predetto per l'esercizio 1926-27 verra' iscritta la somma di L. 2,000,000, da prelevarsi dall'avanzo della gestione 1925-1926, di cui al R. decreto 5 giugno 1926, n. 990.

[52]Art. 13

[53]L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

[54]((Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, il presidente dell'Ente nazionale serico presentera' ai Ministeri delle corporazioni, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, il bilancio consuntivo dell'esercizio, corredato da una relazione morale e finanziaria sull'attivita' svolta nell'esercizio stesso e su quella che si propone per l'esercizio in corso. Copia della relazione morale e finanziaria sara' inviata alla Presidenza delle Corporazioni dei prodotti tessili e dell'abbigliamento)).

[55]Art. 14

[56]Il Consiglio di amministrazione, per motivate ragioni, potra' essere sciolto con Regio decreto promosso dal ((Ministro per le corporazioni)): in tal caso con lo stesso decreto sara' nominato un commissario per la temporanea gestione dell'Ente.

[57]Art. 15

[58]La pianta organica ed il trattamento giuridico ed economico del personale assunto in servizio dall'Ente nazionale serico debbono essere sottoposti all'approvazione del ((Ministro per le corporazioni)).

[59]A tal fine saranno sottoposti a revisione, per essere messi in armonia con le nuove norme, i regolamenti e le convenzioni particolari che dall'Ente suddetto fossero stati emanati o stipulati anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

[60]Ove, in seguito alla revisione suddetta, fosse chiesta dal personale la rescissione del contratto di impiego, le indennita' relative saranno liquidate in base a quelle previste dal R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825.

[61]Art. 16

[62]E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle del presente decreto, che entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

[63]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[64]Data a Roma, addi' 13 dicembre 1928 - Anno VII

[65]VITTORIO EMANUELE.

[66]Mussolini - Martelli - Mosconi - Federzoni - Belluzzo.

[67]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 24 febbraio 1936, n. 516, convertito senza modificazioni dalla L. 8 giugno 1936, n. 1434, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1, lettera e)) che "negli articoli 1, 3, 8, 12, 14, 15, alle parole: «Ministero per l'economia nazionale, o Ministro per l'economia nazionale», sono sostituite le parole: «Ministero o Ministro per le corporazioni»".

Testo in vigore dal 24 aprile 1936 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 aprile 1936

Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 1929 al 24 aprile 1936. 75 parole tolte, 203 parole aggiunte in 18 capoversi.

Il presidente e' nominato dal Ministro per tolto: l'economia nazionale aggiunto: le corporazioni, dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.

Il Consiglio di amministrazione e' composto del presidente e tolto: di 12 aggiunto: dei seguenti membri nominati dal Ministro per tolto: l'economia nazionale. Tre dei membri suddetti sono designati rispettivamente dalle Confederazioni generali fasciste dell'agricoltura, dell'industria e del commercio aggiunto: le corporazioni:

aggiunto: uno in rappresentanza della Confederazione fascista degli agricoltori;

aggiunto: uno in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

aggiunto: uno in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;

aggiunto: uno in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

aggiunto: uno in rappresentanza della Confederazione fascista dei commercianti;

aggiunto: uno in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

Mostra gli altri 10 capoversi cambiati

aggiunto: uno in rappresentanza della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti (Sindacato nazionale dei tecnici agricoli);

aggiunto: uno in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista, per l'Opera nazionale del Dopolavoro;

aggiunto: tre esperti nel campo della sericoltura designati dal Comitato corporativo per la disciplina dell'attivita' produttiva serica, e che potranno essere scelti anche fra i componenti del Comitato stesso.

aggiunto: Fanno parte di diritto del Consiglio il vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili ed il vice presidente della Corporazione dell'abbigliamento.

tolto: Sono membri di diritto del Consiglio i direttori generali dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, delle dogane ed un rappresentante del Ministero delle corporazioniaggiunto: COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 24 FEBBRAIO 1936, N. 516, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 GIUGNO 1936, N. 1434.

Il Comitato esecutivo e' costituito dal presidente, dal tolto: vicepresidente aggiunto: vice presidente e da tre tolto: consiglieri nominati dal Consiglio. Sono membri di diritto del Comitato i direttori generali dell'agricoltura e dell'industria aggiunto: membri del Consiglio.

Il Collegio dei revisori dei conti e' costituito di tre membri nominati dal Ministro per tolto: l'economia nazionale aggiunto: le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, tolto: l'Ente aggiunto: il presidente dell'Ente nazionale serico presentera' tolto: al Ministero dell'economia nazionale aggiunto: ai Ministeri delle corporazioni, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, il bilancio consuntivo dell'esercizio, corredato tolto: dalla relazione aggiunto: da una relazione morale e finanziaria sull'attivita' svolta nell'esercizio stesso e su quella che si propone per l'esercizio in corso. aggiunto: Copia della relazione morale e finanziaria sara' inviata alla Presidenza delle Corporazioni dei prodotti tessili e dell'abbigliamento.

Il Consiglio di amministrazione, per motivate ragioni, potra' essere sciolto con Regio decreto promosso dal Ministro per tolto: l'economia nazionale aggiunto: le corporazioni: in tal caso con lo stesso decreto sara' nominato un commissario per la temporanea gestione dell'Ente.

La pianta organica ed il trattamento giuridico ed economico del personale assunto in servizio dall'Ente nazionale serico debbono essere sottoposti all'approvazione del Ministro per tolto: l'economia nazionale aggiunto: le corporazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 24 febbraio 1936, n. 516, convertito senza modificazioni dalla L. 8 giugno 1936, n. 1434, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1, lettera e)) che "negli articoli 1, 3, 8, 12, 14, 15, alle parole: «Ministero per l'economia nazionale, o Ministro per l'economia nazionale», sono sostituite le parole: «Ministero o Ministro per le corporazioni»".

urn:nir:stato:legge:1928-12-13;3107~art1 · fonte del testo