CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sui redditi sia a carattere statale che a carattere locale previste dalla legislazione di ciascuno degli Stati Contraenti, qualunque sia il loro sistema di prelevamento, considerandoimposte sui redditi le imposte prelevate sull'ammontare complessivo dei redditi o su singoli elementi di essi, le imposte sugli utili derivanti dall'alieniazione di beni mobili o immobili nonche' le imposte sui plusvalori. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:

  • a)per quanto riguarda l'U.R.S.S., l'imposta sui redditi delle persone giuridiche straniere e l'imposta sui redditi della popolazione;
  • b)per quanto riguarda l'Italia, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi. 2. La presente Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga a quelle di cui al paragrafo 1, che saranno istituite dopo la firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-07-19;311~convenzione-art2 · fonte su Normattiva