CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sui redditi sia a carattere statale che a carattere locale previste dalla legislazione di ciascuno degli Stati Contraenti, qualunque sia il loro sistema di prelevamento, considerandoimposte sui redditi le imposte prelevate sull'ammontare complessivo dei redditi o su singoli elementi di essi, le imposte sugli utili derivanti dall'alieniazione di beni mobili o immobili nonche' le imposte sui plusvalori. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:
- a)per quanto riguarda l'U.R.S.S., l'imposta sui redditi delle persone giuridiche straniere e l'imposta sui redditi della popolazione;
- b)per quanto riguarda l'Italia, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi. 2. La presente Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga a quelle di cui al paragrafo 1, che saranno istituite dopo la firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno.
Testo vigente dal 4 agosto 1988
