IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' oggetto di ratifica in ciascuno degli Stati Contraenti. 2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto: (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte per le somme realizzate il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entrera' in vigore; e (b) con riferimento ad altre imposte su reddito o patrimonio, sulle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, l gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrera' in vigore. 3. La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Roma il 26 febbraio 1985, verra' denunciata e cessera' di avere effetto all'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Testo vigente dal 30 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;370~convenzione-art29 · fonte su Normattiva