[1]DI EFFICACIA La presente Convenzione restera' in vigore sino alla denucia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno degli Stati Contraenti puo', trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della Convenzione, denunciarla tramite i canali diplomatici notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso la Convenzione cessa di avere effetto per quanto riguarda le imposte dovute per i periodi di imposta che hanno inizio il, o successivamente al, 1o gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia. Fatta a Roma il 26 febbraio 1985 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2]Per il Governo della Per il Governo dell'Unione Repubblica italiana delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

[4]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;311~convenzione-art19 · fonte su Normattiva