[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione, per via diplomatica, non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cessera' di avere efficacia:

  • a)in Trinidad e Tobago: con riferimento ai redditi imponibili per l'anno di accertamento immediatamente successivo al 1 gennaio dell'anno in cui la notifica della cessazione e' stata fatta;
  • b)in Italia: con riferimento ai redditi imponibili relativi al periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, 1 gennaio immediatamente successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]FATTO in duplice esemplare a Port of Spain il ventisei del mese di marzo millenovecentosettantuno nelle lingue italiana ed inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo italiano Vittorio Cordero di MONTEZEMOLO

[4]Per il Governo di Trinidad e Tobago F. C. PREVATT

[5]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[6]Il Ministro per gli affari esteri MEDICI

Testo vigente dal 7 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-20;167~art28 · fonte su Normattiva