Qualsiasi controversia tra il Governo e l'UNICEF concernente l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo, che non potesse essere risolta attraverso negoziati diretti o mediante altro mezzo concordato tra le Parti oppure ai termini dell'articolo VIII della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite, verra' demandata per la decisione definitiva ad un Tribunale composto di tre arbitri, di cui uno da nominarsi dal Governo, uno dall'UNICEF e il terzo da scegliersi d'intesa tra i due predetti arbitri o, in difetto di tale intesa, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;312~accordo-art10 · fonte su Normattiva