1. Qualsiasi controversia tra la MFO ed il Governo italiano, concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, che non possa essere risolta per mezzo di negoziati, o con qualunque altro mezzo concordato, sara' sottoposta alla decisione inappellabile di un Tribunale composto di tre arbitri, uno scelto dal Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana, uno scelto dal Direttore generale, ed il terzo arbitro, che avra' qualita' di presidente del Tribunale, designato di comune accordo dai primi due arbitri. 2. Se i primi due arbitri non riescono a scegliere di comune accordo il terzo arbitro, quest'ultimo sara' designato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

Testo vigente dal 8 gennaio 1983

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urn:nir:stato:legge:1982-12-29;968~art16 · fonte su Normattiva