IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Manila non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto: (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte sulle somme corrisposte a non residenti il, o successivamente al, 1› gennaio dell'anno solare nel quale ha luogo lo scambio degli strumenti di ratifica; e (b) con riferimento alle altre imposte per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1› gennaio dell'anno solare nel quale ha luogo lo scambio degli strumenti di ratifica.
Testo vigente dal 5 settembre 1989
