[1]ENTRATA IN VIGORE

[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a SKOPJE non appena possibile.

[3]2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:

[4](a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, per le somme realizzate il, o successivamente al, 1o gennaio successivo all'anno in cui la presente Convenzione entrera' in vigore; e

[5](b) con riferimento ad altre imposte su reddito o patrimonio, per le imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio successivo all'anno in cui la Convenzione entrera' in vigore.

[6]3. La Convenzione tra la Repubblica Socialista Federativa di Iugoslavia e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio; firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982, verra' denunciata e cessera' di avere effetto all'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Testo vigente dal 18 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;428~art30 · fonte su Normattiva