con altri organismi 1. Il Consiglio puo' prendere le disposizioni che ritiene opportune in materia di consultazione o di cooperazione con le Nazioni Unite ed i suoi organi e istituti specializzati, nonche' con gli altri organismi intergovernativi se del caso. Il Consiglio puo' anche prendere disposizioni per mantenere i contatti con le opportune organizzazioni internazionali non governative.
Testo vigente dal 27 ottobre 1997
