Il Governo della Repubblica francese notifica ai Governi degli Stati Parti della presente Convenzione nonche' all'Ufficio Internazionale delle Esposizioni:

  • a)l'entrata in vigore degli emendamenti, conformemente all'articolo 33;
  • b)le adesioni, conformemente all'articolo 35;
  • c)le denunce, in conformita' dell'articolo 37;
  • d)le riserve formulate in applicazione del paragrafo 5 dell'articolo 34;
  • e)l'eventuale scadenza della Convenzione.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~art36 · fonte su Normattiva