Il Governo della Repubblica francese notifica ai Governi degli Stati Parti della presente Convenzione nonche' all'Ufficio Internazionale delle Esposizioni:
- a)l'entrata in vigore degli emendamenti, conformemente all'articolo 33;
- b)le adesioni, conformemente all'articolo 35;
- c)le denunce, in conformita' dell'articolo 37;
- d)le riserve formulate in applicazione del paragrafo 5 dell'articolo 34;
- e)l'eventuale scadenza della Convenzione.
Testo vigente dal 3 luglio 1978
