1. Per ogni esposizione che non sia stata registrata, le Parti contraenti rifiutano la loro partecipazione e il loro patrocinio nonche' ogni sovvenzione. 2. Le Parti contraenti restano interamente libere di non partecipare ad un'esposizione registrata. 3. Ogni Parte contraente si servira' di tutti i mezzi che, in base alla propria legislazione, le sembreranno i piu' opportuni per agire contro i promotori di esposizioni fittizie o di esposizioni alle quali i partecipanti fossero fraudolentemente attirati da promesse, annunci o false pubblicita'.
Testo vigente dal 3 luglio 1978
