1. Per ogni esposizione che non sia stata registrata, le Parti contraenti rifiutano la loro partecipazione e il loro patrocinio nonche' ogni sovvenzione. 2. Le Parti contraenti restano interamente libere di non partecipare ad un'esposizione registrata. 3. Ogni Parte contraente si servira' di tutti i mezzi che, in base alla propria legislazione, le sembreranno i piu' opportuni per agire contro i promotori di esposizioni fittizie o di esposizioni alle quali i partecipanti fossero fraudolentemente attirati da promesse, annunci o false pubblicita'.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~art9 · fonte su Normattiva