1. Quando due o piu' Stati sono in concorrenza fra di loro per la registrazione di un'esposizione e non giungono ad un accordo, essi aderiscono all'Assemblea generale dell'Ufficio che decide tenendo conto delle considerazioni invocate, e delle ragioni speciali di natura storica o morale, del tempo trascorso dall'ultima esposizione e del numero di manifestazioni gia' organizzate dagli Stati concorrenti. 2. Salvo che in circostanze eccezionali, l'Ufficio da' la preferenza ad un'esposizione progettata sul territorio di una Parte contraente.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~art7 · fonte su Normattiva