[1]Articolo VI
[2]Il Governo della Repubblica francese notifichera' ai governi delle Parti contraenti nonche' all'Ufficio Internazionale delle Esposizioni:
- a)le firme, le ratifiche, le approvazioni, le accettazioni e le adesioni in conformita' dell'articolo III;
- b)la data in cui il presente Protocollo entrera' in vigore conformemente all'articolo IV.
Testo vigente dal 3 luglio 1978
