[1]Articolo VI

[2]Il Governo della Repubblica francese notifichera' ai governi delle Parti contraenti nonche' all'Ufficio Internazionale delle Esposizioni:

  • a)le firme, le ratifiche, le approvazioni, le accettazioni e le adesioni in conformita' dell'articolo III;
  • b)la data in cui il presente Protocollo entrera' in vigore conformemente all'articolo IV.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~protocollo-artvi · fonte su Normattiva