alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 6 e 11 del presente Protocollo, il Segretario generale notifichera' alle Parti contraenti ed agli altri Stati di cui all'articolo 2:

  • a)le firme, ratifiche ed adesioni, ai sensi dell'articolo 2;
  • b)le notifiche e dichiarazioni ai sensi dell'articolo 3;
  • c)le date di entrata in vigore del presente Protocollo in virtu' dell'articolo 4;
  • d)la data di entrata in vigore degli emendamenti al presente Protocollo in conformita' con i paragrafi 2, 5 e 7 dell'articolo 6;
  • e)le denuncie ai sensi dell'articolo 7;
  • f)l'abrogazione del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 8.

Testo vigente dal 27 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308~protocollo-art12 · fonte su Normattiva