1. Il presente accordo e' aperto alla firma dei Partecipanti dal 15 ottobre 1973 fino al 30 novembre 1973. 2. Gli Stati divengono Parti contraenti di questo accordo: sia con la firma senza riserva di ratifica o d'approvazione; sia mediante il deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione presso il Governo della Repubblica francese, se l'accordo e' stato firmato con riserva di ratifica o d'approvazione. 3. Il presente accordo entrera' in vigore dopo che sara' stato firmato dall'Organizzazione e che gli Stati partecipanti la cui partecipazione, conformemente alla tabella figurante nell'allegato B, ammonta ai 2/3 del totale dei contributi, saranno divenuti parti dell'accordo ai termini del paragrafo 2 del presente articolo. 4. Ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, il deposito presso il Governo depositario di una dichiarazione che notifichi l'intenzione di applicare l'accordo a titolo provvisorio e di cercare di ottenerne al piu' presto possibile la ratifica o l'approvazione viene considerata come il deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione. 5. Il Governo di uno Stato membro dell'Organizzazione che non ha firmato l'accordo alla data del 30 novembre 1973 puo' divenire parte dell'accordo dopo la sua entrata in vigore, a condizione che gli altri Governi parte dell'accordo diano il loro assenso. Il Governo in questione deve depositare uno strumento di adesione presso il Governo depositario menzionato nell'articolo 19. 6. A meno che il Direttivo del programma non decida altrimenti all'unanimita', un Governo che diviene Parte del presente accordo dopo la sua entrata in vigore, versa un contributo uguale a quello che avrebbe versato se fosse stato parte dell'accordo dalla sua entrata in vigore e tale contributo viene portato a credito degli altri Partecipanti nel bilancio del programma in rapporto all'ammontare dei loro rispettivi contributi.

Testo vigente dal 9 giugno 1975

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