IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli elementi di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
- a)con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1› gennaio 1978
- b)con riferimento alle altre imposte sul reddito e alle imposte sul patrimonio, alle imposte applicabili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1› gennaio 1978. 3. Le domande di rimborso o di accreditamento, cui da' diritto la presente Convenzione conriferimento ad ogni imopsta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti in relazione ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1› gennaio 1978 fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere presentate entro due anni dalla entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta e' stata prelevata.
Testo vigente dal 5 settembre 1989
