1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:

  • a)in Singapore: con riferimento al reddito dell'anno 1976, o dell'esercizio contabile che termina non piu' tardi del 31 dicembre 1976 e imponibile per l'anno di accertamento che inizia il, o successivamente al 1 gennaio 1976 e per i successivi anni di accertamento;
  • b)in Italia: con riferimento al reddito imponibile per il periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1 gennaio 1976 e per i successivi periodi di imposta. 3. Le domande di rimborso e di accreditamento, cui da' diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti, devono essere presentate entro tre anni dalla entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta 6 stata prelevata.

Testo vigente dal 27 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;575~art28 · fonte su Normattiva