1. La presente Convenzione si applica ai territori metropolitani delle Parti Contraenti. 2. Ogni Parte Contraente puo', al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in ogni altro momento successivo, dichiarare mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applichera' al territorio od ai territori indicati in detta dichiarazione, del quale o dei quali curi le relazioni internazionali o per il quale o i quali sia autorizzata a stipulare. 3. Qualsiasi dichiarazione fatta in base al paragrafo precedente potra', per quel che riguarda ogni territorio in essa citato essere ritirata alle condizioni previste dall'articolo 6 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;316~convenzione-art3 · fonte su Normattiva