[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

[3]CONVENZIONE SULLA RESPONSABILITA' DEGLI ALBERGATORI PER LE COSE PORTATE DAI CLIENTI IN ALBERGO

[4]I Governi firmatari degli Stati membri del Consiglio d'Europa, Considerando che scopo del Consiglio d'Europa e' di realizzare una piu' stretta unione fra i Membri, in particolare mediante l'adozione di norme comuni in campo giuridico; Ritenendo opportuno procedere ad una armonizzazione di alcune norme relative alla responsabilita' degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo; Hanno convenuto quanto segue:

[6]1. Ogni Parte Contraente si impegna ad uniformare il proprio diritto interno, al piu' tardi entro dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei propri confronti, alle norme formulate nell'allegato concernenti la responsabilita' degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo. 2. Ogni Parte Contraente conserva tuttavia la facolta' di aumentare la responsabilita' degli albergatori. 3. Ogni Parte Contraente comunichera' al Segretario Generale del Consiglio d'Europa i testi ufficiali della propria legislazione concernente la materia regolata dalla Convenzione. Il Segretario Generale trasmettera' copia dei testi alle altre Parti.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;316~convenzione-art1 · fonte su Normattiva