Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1987 sulla gomma naturale, con allegati
Art. 10
di osservatori Il Consiglio puo' invitare qualsiasi governo non membro, o qualsiasi organizzazione di cui all'articolo 9, a partecipare in qualita' di osservatore alle riunioni del Consiglio o dei comitati istituiti a norma dell'articolo 18.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
