Art. 18
di comitati 1. Continuano ad esistere i seguenti comitati istituiti dall'Accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979: (a) comitato di amministrazione; (b) comitato per il funzionamento della scorta stabilizzatrice; (c) comitato per le statistiche; (d) comitato per le altre disposizioni. Con un voto speciale del Consiglio possono essere istituiti altri comitati. 2. Ogni comitato e' responsabile di fronte al Consiglio. Con voto speciale il Consiglio determina la composizone ed i compiti di ciascun comitato.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
