con altre organizzazioni 1. Il Consiglio puo' prendere le disposizioni che ritiene opportune in materia di consultazione e di cooperazione con le Nazioni Unite e i suoi organi e istituti specializzati, nonche' con le altre organizzazioni intergovernative del caso. 2. Il Consiglio puo' anche prendere disposizioni per mantenere i contatti con le opportune organizzazioni internazionali non governative.

Testo vigente dal 6 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;318~art9 · fonte su Normattiva