Art. 11
e vicepresidente 1. Il consiglio elegge ogni anno il presidente ed il vicepresidente. 2. Il presidente ed il vicepresidente vengono eletti rispettivamente tra i rappresentanti dei membri esportatori e tra i rappresentanti dei membri importatori. Le cariche si alterneranno ogni anno tra le due categorie di membri, a condizione, tuttavia, che questo principio non impedisca la loro rielezione, in circostanze eccezionali, con voto speciale del Consiglio. 3. In caso di assenza provvisoria il presidente viene sostituito dal vicepresedente. In caso di assenza provvisoria del presidente e del vicepresidente, o di assenza permanente di uno o di ambedue, il Consiglio puo' scegliere nuovi funzionari tra i rappresentanti dei paesi esportatori e/o tra i rappresentanti dei paesi importatori, secondo il caso, a titolo provvisorio oppure definitivo, conformemente alle necessita'. 4. Ne' il presidente ne' qualsiasi altro funzionario che presieda una riunione del Consiglio, possono votare nella riunione stessa. I diritti di voto del membro che egli rappresenta possono tuttavia essere esercitati conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 o dell'articolo 15, 15, paragrafi 2 e 3.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
