esecutivo, direttore della scorta stabilizzatrice e altro personale 1. Con il voto speciale il Consiglio nomina un direttore esecutivo ed un direttore della scorta. 2. Il Consiglio stabilisce i termini e le condizioni relative alla nomina del direttore esecutivo e del direttore della scorta. 3. Il direttore esecutivo e' il principale funzionario amministrativo dell'Organizzazione ed e' responsabile di fronte al Consiglio della gestione e del funzionamento del presente accordo, in conformita' delle disposizioni del presente accordo e delle decisioni del Consiglio. 4. Il direttore della scorta e' responsabile nei confronti del direttore esecutivo e del Consiglio per le funzioni conferitegli in base al presente accordo, nonche' per le funzioni supplementari eventualmente stabilite dal Consiglio. Il direttore della scorta e' responsabile della gestione quotidiana della scorta stessa, ed informa il direttore esecutivo del funzionamaento generale, in modo che quest'ultimo possa garantirne l'efficacia ai fini della realizzazionale degli obiettivi del presente accordo. 5. Il direttore esecutivo nomina il personale in conformita' dei regolamenti stabiliti dal Consiglio. Il personale e' responsabile di fronte al direttore esescutivo. 6. Il direttore esecutivo ed il restante personale, compreso il direttore della scorta, non devono avere interessi finanziari nell'industria o nel commercio della gomma, o in attivita' commerciali affini. 7. Nell'adempimento dei propri doveri, il direttore esecutivo, il direttore della scorta ed il restante personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun membro ne' da alcuna autorita' non appartenente al Consiglio o ad un comitato istituito a norma dell'articolo 18. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro stato di funzionari internazionali e sono responsabili unicamente di fronte al Consiglio. Tutti i membri debbono rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo, del direttore della scorta e degli altri funzionari, e non cercare di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.

Testo vigente dal 6 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;318~art12 · fonte su Normattiva