Art. 13
[1]1. Come regola generale, il Consiglio tiene una sessione regolare per semestre. Ai fini della revisione della gamma dei prezzi, il Consiglio tiene una sessione, entro due settimane, dopo ciascun periodo di 15 mesi o di 30 mesi di cui all'articolo 31. 2. Oltre alle sessioni, in circostanze stabilite nel presente accordo, il Consiglio si riunisce in sessione speciale, per propria decisione oppure qualora ne facciano richiesta: (a) il presidente del Consiglio; (b) il direttore esecutivo; (c) la maggioranza dei membri esportatori; (d) la maggioranza dei membri importatori; (e) uno o piu' membri esportatori che dispongano di almeno 200 voti, oppure
[2](f) uno o piu' membri importatori che dispongano di almeno 200 voti. 3. Le sessioni vengono tenute nelle sedi dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio, con voto speciale, non disponga altrimenti. Se, su invito di uno dei membri, il Consiglio non si riunisce nella sede dell'Organizzazione, il membro deve pagare i costi supplementari sostenuti dal Consiglio. 4. I membri vengono avvertiti delle sessioni e dei relativi ordini del giorno dal direttore esecutivo, in consultazione con il presidente del Consiglio, con un preavviso di almeno trenta giorni, tranne in casi di emergenza, quando la comunicazione deve essere inviata con almeno dieci gorni di anticipo.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
