di esperti 1. Il Consiglio puo' nominare una commissione di esperti scelti nel settore dell'industria e del commercio della gomma dei membri esportatori ed importatori. 2. La Commissione esprime pareri e fornisce assistenza al Consiglio ed ai suoi comitati, in particolare sul funzionamento della scorta stabilizzatrice e sulle altre disposizioni di cui all'articolo 43. 3. Il Consiglio stabilisce la composizione, le funzioni ed il regolamento amministrativo della commissione.

Testo vigente dal 6 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;318~art19 · fonte su Normattiva