Art. 6
del Consiglio internazionale della gomma naturale 1. La massima autorita' dell'Organizzazione e' costituita dal Consiglio internazionale della gomma naturale, formato da tutti i membri dell'Organizzazione. 2. Ciascun membro e' rappresentato al Consiglio da un delegato e puo' designare sostituti e consiglieri che partecipano alle sessioni del Consiglio. 3. Un sostituto puo' essere autorizzato a deliberare e a votare a nome del delegato durante l'assenza di quest'ultimo o in determinate circostanze.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
