Art. 28
di contributi al bilancio della scorta 1. Viene apportato un contributo iniziale in contanti al bilancio della scorta, pari a 70 milioni di ringget malesi. Questa somma, che rappresenta una riserva di capitale d'esercizio per le operazioni relative alla scorta stabilizzattrice, viene suddivisa fra tutti i membri secondo le loro quote percentuali di voti in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 3, e diventa esigibile entro 60 giorni dalla prima sessione del Consiglio dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Il contributo iniziale di un membro esigibile a norma del presente paragrafo viene versato in tutto o in parte, con il consenso del membro, mediante trasferimento della quota in contanti detenuta da quest'ultimo nel bilancio della scorta, in applicazione dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979. 2. Il direttore esecutivo puo' richiedere i contributi in qualsiasi momento, e indipendentemente dalle disposizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che il direttore della scorta attesti che detti fondi sono necessari per il bilancio della scorta nei successivi quattro mesi. 3. Un contributo richiesto deve essere pagato dai membri entro 60 giorni a decorrere dalla data della notifica. Su richiesta di un membro o di piu' membri che rappresentano 200 voti nel Consiglio, quest'ultimo si riunisce in sessione speciale e puo' modificare o disapprovare la richiesta in base ad una valutazione dei fondi necessari per far fronte al funzionamento della scorta nei successivi quattro mesi. Se il Consiglio non riesce a prendere una decisione, i membri devono pagare i contributi in conformita' della notifica del direttore esecutivo. 4. I contributi richiesti per la scorta stabilizzatrice normale e per quella di riserva vengono valutati al prezzo limite di azione minimo in vigore al momento in cui vengono richiesti detti contributi. 5. La richiesta di contributi destinati alla scorta di riserva segue la seguente procedura: (a) Al momento della revisione effettuata a 300 000 t, di cui all'articolo 31, il Consiglio adotta tutte le disposizioni di carattere finanziario e di altro tipo necessarie alla sollecita entrata in funzione della scorta stabilizzatrice di riserva, compresa se del caso la richiesta di fondi; (b) Al momento della revisione effettuata a 400 000 t, di cui all'articolo 31, il Consiglio controlla che siano rispettate le seguenti due condizioni: (i) Tutti i membri hanno adottato tutte le disposizioni necessarie a finanziare le rispettive quote della scorta stabilizzatrice di riserva; e (ii) e' stato fatto ricorso alla scorta stabilizzatrice di riserva, che e' in grado di intervenire ai sensi dell'articolo 30.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
