Art. 25 — Votazione del bilancio e fissazione delle quote
1)Nel secondo semestre di ciascun esercizio finanziario il Consiglio vota il bilancio amministrativo dell'organizzazione per l'esercizio finanziario seguente e ripartisce le quote di contribuzione dei Membri al bilancio stesso.
- 2)Per ciascun esercizio finanziario la quota a carico di ciascun Membro e' proporzionale al rapporto esistente, al momento della votazione del bilancio, tra il numero di voti di cui esso dispone e il totale dei voti di tutti i Membri. Tuttavia, nel caso che, all'inizio dell'esercizio finanziario per il quale vengono fissate le quote, la ripartizione dei voti tra i Membri si trovi ad essere modificata a norma del paragrafo 6 dell'articolo 13, il Consiglio adegua in conformita' le quote per l'esercizio in questione. Per la determinazione delle quote si conteggiano i voti dei singoli Membri senza tener conto dell'eventuale sospensione del diritto di voto di uno di essi e della ridistribuzione dei voti ad essa conseguente.
- 3)Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni paese che diviene Membro dell'organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, in funzione del numero dei voti ad esso attribuiti e del restante periodo dell'esercizio finanziario in corso; le quote assegnate agli altri membri per il medesimo esercizio rimangono tuttavia immutate.
Testo vigente dal 24 agosto 1978
