Art. 67
Nessuna delle disposizioni del presente accordo puo' costituire oggetto di riserve. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto, hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo alle date indicate. Fatto a Ginevra, il venti di marzo millenovecento ottantasette; i testi del presente accordo redatti in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno tutti egualmente fede.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
