[1]Nessuna disposizione del presente accordo puo' formare oggetto di riserve.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo alle date indicate.

[3]FATTO a Ginevra il primo giorno di ottobre millenovecentoottantadue, i testi del presente accordo in arabo, francese, inglese, russo e spagnolo, facenti ugualmente fede.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art47 · fonte su Normattiva