Art. 58 (Accordo)
[1]- Riserve
[2]Nessuna disposizione del presente Accordo, eccetto l'articolo 53, puo' essere oggetto di riserva.
[3]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione nelle date indicate.
[4]FATTO a Ginevra, il ventisette giugno millenovecentoottanta, in un unico esemplare in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
