[1]- Riserve

[2]Nessuna disposizione del presente Accordo, eccetto l'articolo 53, puo' essere oggetto di riserva.

[3]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione nelle date indicate.

[4]FATTO a Ginevra, il ventisette giugno millenovecentoottanta, in un unico esemplare in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-06;584~accordo-art58 · fonte su Normattiva