[1]Composizione

[2]Il numero dei membri del consiglio di amministrazione e' fissato di volta in volta dall'assemblea generale, ma non puo' essere inferiore a 5 o superiore a 25. Sono eleggibili al consiglio i membri dell'Istituto, le persone da questi ultimi designate, nonche' altre persone scelte in funzione dell'attivita' che esse esercitano nei settori dell'insegnamento, della tecnologia, dell'industria, della scienza e della pubblica amministrazione. Nell'eleggere i membri del consiglio di amministrazione, l'assemblea generale deve tener conto dei vantaggi che comporta l'inclusione nel detto organo di persone provenienti dalle varie regioni geografiche rappresentate dai membri dell'Istituto. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici puo' essere rappresentata alle riunioni del consiglio di amministrazione, ma non ha diritto di voto.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~art11 · fonte su Normattiva