[1]Poteri

[2](1) L'assemblea generale, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi, e sempreche' in tale maggioranza figurino i voti unanimi di tutti i membri governativi dell'Istituto, puo' esercitare i seguenti poteri: (a) adottare il regolamento interno e il regolamento finanziario dell'istituto; (b) nominare il direttore generale e fissare la durata del suo mandato; (c) determinare il minimo della contribuzione globale annua dei membri governativi; (d) approvare il programma e il bilancio annuali dell'Istituto; (e) determinare l'ammontare massimo dei contributi, che saranno richiesti ai Governi per ogni programma indicativo triennale, contenente il preventivo di spesa, adottato conformemente al paragrafo 2 (c) del presente articolo; (f) invitare i Governi non membri ad aderire alla convenzione, conformemente all'articolo 9 (2) della convenzione stessa, e determinare le condizioni dell'adesione; (g) accogliere le domande di acquisto della qualita' di membro conformemente all'articolo 5; (h) determinare l'ammontare di cui ogni membro non governativo puo' aumentare il proprio contributo; (i) approvare il testo dell'accordo di sede che sara' stipulato fra l'istituto e il Governo dello Stato sul territorio del quale e' situata la sede dell'Istituto; (j) fissare il massimo ammontare dei debiti che l'Istituto puo' contrarre; (k) emendare il presente statuto, nei limiti in cui tali emendamenti sono compatibili con la convenzione; (l) delegare al consiglio di amministrazione per un periodo determinato uno qualsiasi dei suoi poteri, ad esclusione di quelli indicati alle lettere (k), (1) e (n) del presente paragrafo (1) ed alle lettere (a) e (i) del paragrafo (2) ed al paragrafo (3) del presente articolo, e ad esclusione dei poteri di modificare o revocare ogni decisione adottata in virtu' di tali poteri; (m) sciogliere l'Istituto; (n) ricostituire l'istituto in un ente non governativo sottoposto alla legislazione nazionale di uno Stato. (2) L'assemblea generale, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi, puo' esercitare i seguenti poteri: (a) fissare il numero dei membri del consiglio di amministrazione in conformita' all'articolo 11; (b) fissare la rimunerazione dei membri del consiglio di amministrazione; (c) approvare i programmi indicativi triennali, contenenti il preventivo di spesa, e proporre per ciascuno di tali programmi la ripartizione proporzionale del finanziamento che dovranno fornire rispettivamente i membri governativi, quelli non governativi e le altre fonti; (d) nominare i revisori dei conti; (e) approvare la relazione dei revisori dei conti e i conti dell'Istituto; (f) approvare la relazione annuale che le viene presentata; (g) istituire organismi ausiliari; (h) incaricare il direttore generale, ai sensi dell'articolo 24 (1), di presentarle una relazione sulla ricostituzione dell'Istituto; (i) nominare i liquidatori; (j) esercitare tutti i poteri non espressamente attribuiti ad altri organi dell'Istituto, ad esclusione di quanto e' previsto nel precedente paragrafo (1); (k) adottare le decisioni su tutte le questioni di competenza del consiglio di amministrazione, a richiesta di quest'ultimo; (l) risolvere ogni questione di procedura dell'assemblea generale. (3) L'assemblea generale elegge i membri del consiglio di amministrazione, conformemente a quanto e' disposto dall'articolo 10 (5). Prima delle elezioni, ciascun candidato deve indicare il nome del sostituto che fara' le sue veci in quelle riunioni alle quali egli non potra' intervenire personalmente.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~art8 · fonte su Normattiva