[1]Durata delle funzioni

[2]I membri del consiglio di amministrazione sono eletti per un triennio e possono essere rieletti. L'assemblea generale avra' cura di mantenere la continuita' nella composizione del consiglio.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~art12 · fonte su Normattiva