1. - Il presidente dirige l'Istituto. Procede all'esecuzione degli atti e delle decisioni adottati in applicazione della Convenzione o vigila su tale esecuzione e prende le decisioni amministrative che non rientrano nelle competenze degli altri organi dell'Istituto. 2. - Ha l'incarico di amministrare l'istituto. Egli assicura la rappresentanza giuridica del medesimo. Stabilisce il progetto di bilancio annuale ed il progetto di previsioni finanziarie triennale e li presenta al Consiglio superiore, previa consultazione del Consiglio accademico. Nomina i capi di dipartimento e i membri del corpo insegnante designati dal Consiglio accademico, in conformita' dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera d). Nomina i membri del personale amministrativo dell'Istituto. 3. - Il presidente dell'istituto e' scelto dal Consiglio superiore, in base ad un elenco di tre nominativi proposti dal Consiglio accademico. E' nominato per tre anni. Il suo mandato puo' essere rinnovato una sola volta.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~convenzione-art7 · fonte su Normattiva