[1]Poteri

[2]Nell'ambito della politica determinata dall'assemblea, il consiglio di amministrazione ha i seguenti poteri: (a) assicura la gestione dell'Istituto; (b) studia il programma ed il bilancio annuali, nonche' il programma indicativo triennale, contenente il preventivo di spesa, prima di sottoporlo all'assemblea generale; (c) adotta il regolamento del personale e le altre disposizioni regolamentari che non sono di competenza dell'assemblea generale; (d) autorizza l'acquisto, la locazione ed ogni altra forma di possesso esclusivo o congiunto, l'ipoteca, la vendita ed ogni altra forma di alienazione di beni mobili ed immobili, nonche' l'investimento, il reinvestimento e le altre operazioni relative a tali beni; (e) al fine di far fronte alle spese impegnate, autorizza i mutui nonche' la formazione, la sottoscrizione e l'emissione di effetti cambiari o di altri titoli relativi alle obbligazioni pecuniarie assunte; (f) esercita i poteri che gli sono specificamente assegnati dallo statuto; (g) esercita i poteri che gli sono delegati dall'assemblea.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~art13 · fonte su Normattiva