[1]Durata della convenzione
[2](1) La convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato sino a che essa non venga a cessare o non sia denunciata come e' previsto qui di seguito. (2) La convenzione cessera' dopo 30 giorni dalla data in cui il direttore generale dell'Istituto avra' notificato al segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici l'avvenuto adempimento delle formalita' necessarie per effettuare la ricostituzione dell'Istituto prevista nell'articolo 24 dello statuto. (3) Dopo la definitiva liquidazione delle attivita' dell'Istituto nei modi previsti al precedente articolo 6, la convenzione sara' considerata estinta al momento in cui il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici effettuera' la notifica prevista all'articolo 13 (i) della presente convenzione. (4) Dopo almeno tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti, ogni Governo contraente avra' la facolta' di denunciaria mediante notifica al segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici. Tale denuncia prendera' effetto alla fine dell'anno finanziario che segue quello in cui essa e' stata notificata. La denuncia della convenzione da parte di uno o piu' Governi contraenti non ne infirma la validita' rispetto agli altri Governi contraenti.
Testo vigente dal 9 agosto 1974
